IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"; Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione"; Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"; Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, concernente: "Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale"; Vista al comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1990 e quella dell'anno 1993 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato; Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e' pari a 9,9%; Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 1991, con il quale sono stati determinati, per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concetto con il Ministro del tesoro; E M A N A il segeuente decreto: Art. 1. 1. Per il triennio marzo 1994-marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue: 1) gli importi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in L. 215.000 e in L. 171.000; 2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art. 1 sono aggiornati, rispettivamente, in L. 66.000 e in L. 44.000; 3) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono aggiornati, rispettivamente, in L. 128.000 e in L. 87.000.