IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  l'art.  1  della  legge  13  marzo 1980, n. 70, concernente:
"Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali  e
delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione";
  Visto  l'art.  1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme
per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici  elettorali
di sezione";
  Visto  l'art.  9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure
urgenti a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale";
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  4  febbraio  1994,   n.   88,
concernente: "Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della
competizione elettorale";
  Vista   al  comunicazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica
relativa alla variazione risultante tra la media  dei  numeri  indici
dell'anno   1990   e   quella   dell'anno   1993  delle  retribuzioni
contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;
  Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento e'
pari a 9,9%;
  Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1991,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 131 del 6 giugno 1991, con il quale sono stati
determinati, per il triennio aprile 1991-marzo 1994, gli onorari  dei
componenti gli uffici elettorali di sezione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concetto  con il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                        il segeuente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  triennio  marzo  1994-marzo  1997,  gli  onorari   dei
componenti  gli  uffici  elettorali  di  sezione di cui alla legge 13
marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:
   1) gli importi di cui al primo ed al  secondo  comma  dell'art.  1
della  citata  legge n. 70/1980, sono aggiornati, rispettivamente, in
L. 215.000 e in L. 171.000;
   2) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato art.  1  sono
aggiornati, rispettivamente, in L. 66.000 e in L. 44.000;
   3)  gli  importi di cui al quarto comma del predetto articolo sono
aggiornati, rispettivamente, in L. 128.000 e in L. 87.000.